(massima n. 1)
L'art. 311 comma primo c.p.p., riconosce la legittimazione a ricorrere per cassazione contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p. soltanto al pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura e a quello presso il tribunale della libertą. Né appare applicabile analogicamente l'art. 608 comma primo c.p.p., che si riferisce solo alle sentenze di condanna o di proscioglimento, perché l'art. 568 comma terzo c.p.p. stabilisce che il diritto d'impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo riconosce.