(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per saltum avverso un'ordinanza applicativa della custodia cautelare per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Nel ricorso ex art. 611 c.p.p. la motivazione può assumere rilievo ai fini dell'annullamento dell'ordinanza solo quando sia materialmente mancante o così illogica da essere considerata inesistente.