(massima n. 1)
Tanto sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 311, comma 1, c.p.p. (introdotta dall'art. 3, comma 1, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con modif., in L. 23 dicembre 1996, n. 652), quanto sulla base della formulazione precedente, č da ritenere esclusa la legittimazione del procuratore generale presso la corte d'appello a proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse dal tribunale a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p.