(massima n. 1)
Avverso i provvedimenti adottati dal tribunale del riesame possono proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 1, c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 553, convertito con modifiche nella L. 23 dicembre 1996 n. 652, il pubblico ministero presso il detto tribunale e quello (se diverso) che aveva chiesto l'applicazione della misura, con esclusione, quindi, del procuratore generale presso la corte d'appello, la cui legittimazione non potrebbe neppure farsi derivare, per analogia, dal disposto di cui all'art. 608, comma 1, c.p.p., che attribuisce al detto organo soltanto il potere di ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.