(massima n. 1)
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello non č legittimato, salvo che sia stato egli stesso a chiedere l'applicazione della misura cautelare, a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale della libertą sui provvedimenti adottati in materia cautelare dalla Corte di appello. (In motivazione la Corte ha precisato che, individuando l'art. 311 c.p.p. in maniera espressa i soggetti legittimati al ricorso nell'incidente cautelare, l'inammissibilitą dell'impugnazione presentata dal Procuratore Generale discende dall'applicazione del principio per cui il diritto di impugnare spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce).