(massima n. 1)
Il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari può, a norma dell'art. 104, terzo comma, c.p.p., dilazionare, su richiesta del pubblico ministero, l'esercizio del diritto dell'indagato di conferire con il suo difensore non è autonomamente impugnabile. Dall'assenza di motivazione del provvedimento stesso, se può derivare la nullità dell'interrogatorio, non consegue la nullità ma solo l'inefficacia della misura che può essere posta a sostegno di una richiesta di scarcerazione, eventualmente ricorribile al giudice del riesame, ma non può essere direttamente dedotta in Cassazione, come vizio originario del provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 311, secondo comma, c.p.p.