(massima n. 1)
L'art. 311, comma 2, c.p.p., limita i vizi deducibili con il ricorso per saltum alla violazione di legge, con l'esclusione dei vizi attinenti alla motivazione: con la conseguenza che non č consentito far valere, con il suddetto ricorso, le censure di cui all'art. 606, lett. e) dello stesso codice, neanche sub specie di inosservanza di norme stabilite a pena di nullitą, in quanto nell'attuale sistema processuale vige il principio dell'inammissibilitą per saltum delle questioni attinenti al fatto, ed essendo la nullitą derivante dal difetto di motivazione riparabile dal giudice dell'appello o da quello del riesame.