(massima n. 1)
L'art. 311, comma primo, c.p.p. disciplina il ricorso per cassazione contro le decisioni emesse in sede di riesame e d'appello (artt. 309 e 310) e, al comma secondo, introduce, nel caso di violazione di legge, il ricorso per cassazione contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. Tale situazione rappresenta nel sistema innanzi delineato un'eccezione all'ordinario regime delle impugnazioni, possibile soltanto per i provvedimenti che applicano la misura cautelare, ma non per quelli attinenti all'estinzione della misura medesima. Questi ultimi sono soggetti prima all'appello e successivamente al ricorso. Tuttavia, ove sia direttamente proposto ricorso per cassazione avverso un provvedimento concernente profili attinenti all'estinzione della misura cautelare, il ricorso non č inammissibile ma deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568, quinto comma, c.p.p.