(massima n. 1)
L'ordinanza in tema di sostituzione della misura cautelare personale (nella specie, di diniego di sostituzione con gli arresti domiciliari della custodia cautelare in carcere) č soggetta ad appello a norma dell'art. 310 c.p.p., e non a ricorso immediato per cassazione, posto che l'art. 311, secondo comma consente il ricorso per saltum soltanto contro i provvedimenti che dispongono una misura coercitiva, e non anche contro quelli con cui una siffatta misura sia rinnovata o modificata. Ne consegue che l'impugnazione, proposta come ricorso per cassazione, č convertita in appello a norma dell'art. 568 c.p.p. e gli atti relativi vanno trasmessi al tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso la predetta ordinanza.