(massima n. 1)
Non č ammesso il ricorso immediato per cassazione avverso il rigetto della richiesta del pubblico ministero di emissione di ordine di custodia cautelare, poiché l'art. 311, comma 2, c.p.p. limita tale impugnazione a favore dell'imputato e nei confronti della sola ordinanza dispositiva della misura cautelare coercitiva e l'art. 569 c.p.p. prevede che il ricorso per saltum possa essere proposto solo contro le sentenze di primo grado.