(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione per saltum č proponibile avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive e anche contro quei provvedimenti afferenti allo status libertatis non altrimenti impugnabili, ma non nei confronti delle ordinanze concernenti la rinnovazione, la modificazione o l'estinzione delle misure stesse, in ordine alle quali č prevista dall'art. 310, comma primo, c.p.p., la speciale impugnativa dell'appello al tribunale della libertā e, solo in esito a tale gravame, il ricorso per cassazione.