(massima n. 1)
In tema di riesame delle misure cautelari personali, il necessario accertamento sulla completezza della trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309, comma quinto e decimo, c.p.p. spetta solo al giudice di merito; di conseguenza, ove la questione venga dedotta davanti alla Corte di cassazione, questa potrą procedere all'eventuale declaratoria di inefficacia della misura solo se la questione sia stata fatta valere ed il relativo contraddittorio si sia instaurato davanti al giudice di merito.