(massima n. 1)
In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.), il pubblico ministero non è legittimato a proporre il ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, spettando tale legittimazione, ex art. 311, comma 2, c.p.p., solo all'imputato ed al suo difensore; ne consegue che è inammissibile il ricorso per saltum proposto dal P.M. avverso l'ordinanza con cui il Gip abbia disposto una misura coercitiva meno afflittiva di quella richiesta dallo stesso P.M. (Nella specie è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora anziché quella della custodia in carcere, richiesta dal P.M.).