(massima n. 1)
Anche se per il giudizio di appello in materia di provvedimenti de libertate l'art. 310 c.p.p. non richiama le disposizioni dell'art. 309, nono comma, stesso codice che, con riferimento alla procedura del riesame, riconosce espressamente alle parti la facoltà di «addurre nuovi elementi probatori» fino all'udienza di discussione, è, tuttavia, evidente che, applicandosi all'impugnazione prevista dall'art. 310 i principi che regolano in generale il giudizio di appello, ivi compresi quelli indicati nell'art. 603, secondo e terzo comma, non è inibito alle parti di richiedere al giudice del gravame, entro i limiti del devolutum, l'acquisizione di nuova documentazione, con la conseguenza che il detto giudice può respingere la richiesta solo se inconferente o relativa ad atti di cui sia vietata l'acquisizione ovvero se ritenga di essere in grado di decidere senza le acquisizioni richieste.