(massima n. 1)
Le norme dei regolamenti comunali edilizi sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 e 873 c.c., integrative delle norme contenute nel codice in materia di distanze tra costruzioni, sicché il problema della scienza ufficiale di tali norme che il giudice è tenuto ad applicare si pone negli stessi termini di quello delle norme del codice civile. Pertanto, il giudice cui sia ritualmente resa nota l'esistenza di normativa locale in tema di distanze, deve acquisirne conoscenza o attraverso la scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti (non soggetta alle norme sulla attività probatoria documentale), ovvero attraverso la richiesta di informazioni ai comuni.