(massima n. 1)
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso avverso ordinanza di custodia cautelare già revocata, allorché con lo stesso si deduca la destinazione all'uso personale dello stupefacente, atteso che l'interesse ad impugnare un provvedimento di custodia cautelare revocato sussiste solo ove la relativa decisione possa essere utile per fondare il diritto all'equa riparazione, e cioè ove si contesti la sussistenza delle condizioni generali o speciali previste dagli artt. 273 o 280 c.p.p. per l'applicabilità della misura.