(massima n. 1)
L'eventuale caducazione della misura cautelare derivante, in caso di richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p., dall'inosservanza dei termini ivi richiamati (nella specie, del termine di cinque giorni previsto dal comma 5 per la trasmissione degli atti, di cui č stata ritenuta la decorrenza dalla data di presentazione della richiesta anzidetta), si differenzia dalle altre ipotesi di caducazione per la sua ricollegabilitā ad invaliditā proprie del procedimento di impugnazione. Essa č pertanto deducibile mediante ricorso per cassazione avverso l'ordinanza decisoria del tribunale del riesame anche indipendentemente dalla deduzione di altri motivi a sostegno del ricorso medesimo.