(massima n. 1)
La formulazione dell'art. 309, comma 8, c.p.p., nella parte in cui prevede che l'avviso dell'udienza del tribunale del riesame debba essere comunicato o notificato «almeno tre giorni prima» dell'udienza stessa, non implica che debba trattarsi di tre giorni interi e liberi (nella specie, in applicazione di tale principio, č stato ritenuto che fosse tempestivo l'avviso notificato il 3 giugno per l'udienza del 6 giugno successivo).