(massima n. 1)
Il giudice richiesto dal pubblico ministero di emettere una nuova misura cautelare a seguito della declaratoria di inefficacia della precedente, deve nuovamente procedere al vaglio della sussistenza, al momento della decisione, del grave quadro indiziario e delle esigenze cautelari, motivando adeguatamente al riguardo nei termini prescritti dall'art. 292 c.p.p., e ciò specie nell'ipotesi in cui sia trascorso dal primo provvedimento un notevole lasso di tempo durante il quale, nel corso delle indagini preliminari ovvero nel dibattimento, si siano acquisiti nuovi elementi che in nessun caso possono essere ignorati nella sede di cui si tratta.