(massima n. 1)
In tema di riesame, la facoltà del difensore di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia deve necessariamente coniugarsi con esigenze di rapidità e snellezza della procedura, derivanti dalla brevità del termine (fissato in tre giorni) previsto per la notifica degli avvisi e dalla natura perentoria di quello (fissato in dieci giorni) stabilito per la decisione, termine, per altro, insuscettibile di sospensione o di interruzione; ne consegue che, quando le operazioni di formazione e rilascio delle copie possono determinare ritardo, comportando il probabile mancato rispetto dei termini predetti, il difensore non può pretendere, né l'autorità giudiziaria può concedere, dilazioni, qualora risulti impossibile procedere per tempo alla copia di tutti gli atti richiesti.