(massima n. 1)
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali ai fini dell'osservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa non č consentito integrare quello originario insufficiente, non rispettando la sommatoria dei due termini la norma di cui all'art. 324, sesto comma, c.p.p., in quanto i tre giorni liberi devono essere, per la loro stessa natura e finalitā, consecutivi. (Fattispecie in tema di riesame di sequestro probatorio).