(massima n. 1)
In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem č operante esclusivamente nel caso in cui la caducazione del precedente provvedimento sia dipesa dalla insussistenza delle condizioni normative richieste per l'adozione della misura; pertanto il suddetto principio č ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che giā siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame. Ne consegue che qualora la perdita di efficacia della misura cautelare reale dipenda solo da una causa processuale, (nella specie, mancata decisione nel termine di dieci giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 324 e 309 c.p.p.) non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro preventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente dichiarato inefficace solo per vizio meramente processuale.