(massima n. 1)
Poiché non può essere disposta una misura restrittiva nei confronti di una persona già in stato di custodia cautelare per lo stesso fatto, la possibilità di applicare nuovamente detta misura divenuta inefficace per motivi di forma (ex art. 309, quinto e decimo comma) non può non essere subordinata all'effettiva liberazione dell'indagato. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del Gip col quale erano state disposte la convalida del fermo chiesto dal P.M. e la reiterazione del provvedimento custodiale a carico di soggetto ancora detenuto, che doveva essere scarcerato per sopravvenuta inefficacia della misura precedentemente applicata).