(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un provvedimento del tribunale del riesame da parte della Corte di cassazione, non sono applicabili i termini perentori di cinque giorni per la trasmissione degli atti e di dieci giorni dalla trasmissione per la decisione, di cui all'art. 309, commi quinto e nono, c.p.p., atteso che tale articolo disciplina il procedimento nella fase del riesame immediatamente successiva all'emissione dell'ordinanza cautelare e non regola invece la fase del giudizio di rinvio. Pertanto il mancato rispetto dei detti termini non comporta la sanzione dell'inefficacia sopravvenuta del provvedimento cautelare prevista dal comma decimo del medesimo articolo.