(massima n. 1)
La sanzione di inefficacia del provvedimento coercitivo, a causa dell'omessa trasmissione degli atti — ivi compresi quelli sopravvenuti a favore dell'indagato — da parte dell'autorità giudiziaria procedente non oltre il quinto giorno dall'avviso del presidente del tribunale, ha ad oggetto le sole attività investigative originariamente presentate dal pubblico ministero per gli atti assunti prima della richiesta, ma non rimessi alla valutazione del giudice per le indagini preliminari poste a fondamento dell'ordinanza applicativa, ovvero — se favorevoli all'indagato — espletate dopo l'adozione della misura e prima della scadenza del termine perentorio di cui all'art. 309, comma quinto, c.p.p.; mentre il comportamento omissivo del P.M. per gli atti assunti prima della richiesta, ma non rimessi alla valutazione del Gip, né tanto meno al tribunale del riesame, non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, esclusivamente correlata dall'ordinamento all'inutile decorso del termine all'uopo prescritto.