(massima n. 1)
L'art. 302 c.p.p. fissa la regola secondo cui in tutti i casi di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per motivi formali (come nelle ipotesi di mancato interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., o di mancata adozione della decisione sulla richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 comma decimo, ovvero di adozione del provvedimento da parte di giudice incompetente non seguito da altro provvedimento impositivo, nel termine di venti giorni, da parte del giudice competente, a norma dell'art. 27 c.p.p.) l'adozione di una nuova misura è legittima. Ai casi ora menzionati ben può aggiungersi quello previsto dalla prima parte dell'art. 309, comma decimo, in quanto rispondente alla stessa logica secondo la quale il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma quinto ha impedito l'esame nel merito della misura. L'unica condizione posta dall'art. 302 c.p.p. per la reiterazione del provvedimento custodiale è data dalla intervenuta sottoposizione dell'indagato all'interrogatorio.