(massima n. 1)
La misura cautelare perde efficacia, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., ove la decisione del tribunale della libertą non intervenga entro quindici giorni (di cui cinque per la trasmissione degli atti e dieci per il giudizio) dalla presentazione della richiesta di riesame.