(massima n. 1)
La licenza edilizia legittima l'esercizio dello ius aedificandi nei soli confronti della pubblica amministrazione, ma non è idonea — in relazione alla sua particolare natura e finalità — a pregiudicare i diritti dei terzi, né ad ingenerare a loro favore posizioni giuridiche maggiori o diverse da quelle che ad essi competono in base alle norme edilizie applicabili alla singola fattispecie. Conseguentemente, il diritto al risarcimento dei danni di cui all'art. 872, secondo comma, c.c. sorge solo quando la costruzione — che si assume produttiva del preteso danno — sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni e dei limiti dalle norme edilizie e non pure allorché essa sia stata realizzata, in tutto o in parte, soltanto senza la prescritta licenza edilizia o in difformità della medesima.