(massima n. 1)
I termini di cui all'art. 309, commi quinto e decimo, c.p.p. rispettivamente fissati per l'inoltro degli atti al tribunale del riesame e per la decisione sulla relativa istanza, sono autonomi, ed essendo entrambi perentori devono essere osservati l'uno indipendentemente dall'altro: non ha alcun rilievo, pertanto, in caso di mancato rispetto dell'uno o dell'altro, il fatto che la decisione de libertate sia comunque intervenuta entro il quindicesimo giorno dalla richiesta di riesame.