(massima n. 1)
Nel procedimento di riesame delle misure di cautela personale, una volta perfezionatasi la ricezione degli atti da parte del tribunale nel termine di cinque giorni stabilito dall'art. 309, comma quinto, c.p.p., la decisione deve intervenire comunque entro il decimo giorno, non essendo consentita, al di fuori dei casi tassativamente indicati dall'art. 101 att. c.p.p., dilazione del termine per la sua assunzione, neanche al fine di soddisfare l'esigenza di acquisire copia del provvedimento impugnato, non compreso tra gli atti trasmessi dall'autoritą procedente.