(massima n. 1)
Quando siano in corso indagini con numerosi indagati, raggiunti da provvedimenti applicativi di misure cautelari e da parte degli stessi vengano avanzate richieste di riesame in tempi diversi, l'arrivo degli atti relativi ai primi impugnanti, ancorché questi contengano gli elementi necessari per la decisione anche nei confronti dei successivi richiedenti, non vale a far decorrere il termine di dieci giorni previsto dal combinato disposto del nono e decimo comma dell'art. 309 c.p.p., giacché perché possa ritenersi decorrente il suddetto termine, è necessario che il tribunale riceva o gli atti riguardanti specificamente colui — o coloro — la cui posizione è in discussione, ovvero ottenga espressa notizia che tutti gli elementi di giudizio si trovano negli atti trasmessi in precedenza.