(massima n. 1)
La decisione emessa in sede di riesame con la quale si prendano in considerazione nello sviluppo della motivazione le posizioni processuali di più indagati che hanno proposto autonomi ricorsi, sotto nessun profilo può ritenersi equivalente ad un provvedimento formale di riunione e perciò regolato dall'art. 19 c.p.p.