(massima n. 1)
In tema di riesame, l'effetto caducatorio della misura cautelare che, in base al combinato disposto del quinto e del decimo comma dell'art. 309 c.p.p., quali novellati dall'art. 16 della L. 8 agosto 1995 n. 332, deriva dalla mancata trasmissione degli atti, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di cinque giorni, non si produce quando trattasi di riesame concernente una misura cautelare di carattere reale, atteso che, in tale ipotesi, la trasmissione degli atti è disciplinata dall'autonoma e diversa disposizione di cui all'art. 324, comma 3, c.p.p. (non modificata dalla legge n. 332/95); il richiamo all'art. 309, comma 10, pur contenuto del comma 7 del citato art. 324, deve intendersi limitato all'effetto caducatorio derivante dalla sola mancata decisione entro il termine di dieci giorni.