(massima n. 1)
Alla stregua della nuova formulazione dei commi quinto e decimo dell'art. 309 c.p.p., introdotta dall'art. 16 della legge 8 agosto 1995 n. 332, mentre deve tuttora escludersi che debbano essere trasmessi al tribunale del riesame atti a suo tempo non presentati dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di misura cautelare, ex art. 391 c.p.p., ovvero atti espletati successivamente, quando non contengano elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, deve ritenersi non pił consentito posticipare la decorrenza del termine perentorio di dieci giorni, entro il quale deve intervenire la decisione del tribunale, dalla data in cui pervengono gli atti trasmessi a norma del comma quinto a quella di acquisizione di eventuali ulteriori atti di cui il tribunale medesimo abbia ritenuto necessaria l'acquisizione.