(massima n. 1)
In tema di riesame di misure coercitive, la perdita di efficacia della misura, di cui al comma decimo dell'art. 309 c.p.p., consegue solo in caso di mancata trasmissione, in violazione del comma quinto dell'art. 309 del medesimo codice, di «tutti gli atti» presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura, mentre, quando al tribunale del riesame perviene solo parte degli atti, tale organo ha il dovere di valutare quelli trasmessi e, se li ritiene insufficienti ai fini della giustificazione dell'adozione della misura, deve annullare l'ordinanza impugnata, con conseguente liberazione dell'imputato.