(massima n. 1)
In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo, previsto dal quinto comma dell'art. 309 c.p.p., di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini deriva dalla loro rilevanza a fini difensivi, evidenziata da chi vi abbia interesse; tale obbligo non sussiste qualora l'interessato abbia scelto di utilizzare gli elementi sopravvenuti in altra, autonoma, procedura. (Nella specie la documentazione medica relativa al ricovero dell'imputato era stata prodotta a sostegno della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare).