(massima n. 2)
In tema di riesame, l'art. 309, comma quinto, c.p.p., cosģ come sostituito dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, dispone che l'autoritą procedente, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. Questi ultimi vanno ravvisati in elementi di natura oggettiva e, pertanto, non consistenti in posizioni difensive che si risolvano nella mera negazione delle tesi accusatorie o nella prospettazione di tesi alternative. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto elementi favorevoli, illegittimamente reputati inutili dal giudice di merito, i verbali di dichiarazioni rese dalla parte lesa e da altra persona informata dei fatti che avrebbero potuto incidere sulla valutazione sia degli indizi di colpevolezza, sia delle esigenze cautelari).