(massima n. 1)
La mancata trasmissione al tribunale del riesame, nel termine previsto dall'art. 309, comma quinto, c.p.p., di atti che non siano stati prodotti dal P.M. all'atto della presentazione della richiesta del provvedimento cautelare al giudice per le indagini preliminari, ovvero di atti successivi che non contengano elementi favorevoli all'indagato, non determina l'inefficacia dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare. E invero anche dopo la riforma concernente la disciplina delle formalitā relative all'applicazione e alle impugnazioni delle misure cautelari personali, effettuata dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, č rimasta immutata la facoltā riconosciuta alla pubblica accusa di non procedere a totale discovery delle fonti probatorie acquisite, fatto salvo l'obbligo di portare a conoscenza del giudice ogni elemento favorevole all'indagato, e qualsivoglia memoria o deduzione a sua difesa, in qualsiasi momento della procedura camerale acquisito, per tale dovendosi intendere ogni circostanza atta a contrastare in maniera assolutamente oggettiva l'ipotesi accusatoria e non qualsiasi elemento soggetto a opinabile valutazione.