(massima n. 1)
In tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame, il dovere di comunicazione degli elementi su cui è fondata la misura può ritenersi soddisfatto nel caso in cui l'autorità procedente abbia tempestivamente segnalato che tutti gli atti relativi alla posizione del ricorrente sono già stati trasmessi a seguito di altra richiesta di riesame proposta da un diverso indagato. La trasmissione degli atti, infatti, non risponde all'esigenza di assicurare la conoscenza degli elementi di accusa da parte della difesa — conoscenza pienamente assicurata dal distinto istituto del deposito degli atti a seguito della esecuzione della ordinanza coercitiva, a norma dell'art. 293, comma secondo, c.p.p., come integrato dalla sentenza Corte cost. n. 192 del 1997 — ma a rendere effettiva la garanzia di un nuovo esame della questione cautelare, in tutti i suoi aspetti, dal tribunale del riesame.