(massima n. 1)
Ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui dispositivo sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell'ordinanza, comprendente anche la motivazione.