(massima n. 1)
In tema di riesame dei provvedimenti cautelari personali, non si ha perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva allorché l'arrivo degli atti al tribunale del riesame avvenga entro il quinto giorno da quello di ricevimento dell'avviso da parte dell'autoritą procedente, da assumersi come dies a quo non computabile per il calcolo del termine in esame, a nulla rilevando che gli atti siano stati inviati (e siano pervenuti) in due distinte soluzioni. (Fattispecie nella quale l'istanza era stata presentata il 19 novembre, l'avviso di essa era pervenuto il 21 novembre all'autoritą procedente e gli atti erano pervenuti, in parte il 24 e in parte il 26 novembre al tribunale del riesame).