(massima n. 1)
In sede di impugnazione della ordinanza cautelare, la sanzione della inefficacia della misura non scaturisce in ogni caso di incompleta trasmissione degli atti al tribunale del riesame (o dell'appello), ma solo quando i detti atti, comprensivi dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, rimessi al Gip nella loro interezza, pervengano al tribunale solo in parte. Dal coordinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p., deriva, infatti, che la perdita di efficacia del provvedimento custodiale consegue solo al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al Gip.