(massima n. 1)
In tema di riesame delle misure cautelari, ove l'istante si avvalga della facoltà prevista dall'art. 583 c.p.p. di trasmettere la richiesta a mezzo posta, il termine di cessazione dell'efficacia della misura stabilito dall'art. 309, comma decimo, c.p.p. decorre non dalla data di spedizione della raccomandata ma — anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale 1-22 giugno 1998, n. 232 — dalla data in cui la raccomandata perviene alla cancelleria del giudice competente per il riesame.