(massima n. 1)
Il mancato rispetto del termine entro il quale, ai sensi dell'art. 309 commi 9 e 10, deve intervenire la decisione del tribunale della richiesta di riesame, non determina la nullità dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, ma soltanto la immediata perdita di efficacia della medesima, la quale va fatta valere, in fase di indagini preliminari, a norma dell'art. 306 c.p.p. L'impugnazione in sede di legittimità dell'ordinanza del tribunale del riesame con la quale sia stato confermato il provvedimento applicativo della misura non può, quindi, avere direttamente ad oggetto la situazione predetta, essendo la stessa deducibile solo previo esperimento dell'appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., avverso la decisione eventualmente sfavorevole adottata dal Gip.