(massima n. 1)
Qualora il provvedimento oggetto di riesame non sia stato trasmesso al giudice competente a decidere sulla relativa istanza dalla cancelleria del giudice a quo, il termine previsto per la decisione, a pena di inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura, decorre dal giorno in cui, a seguito di istanza del giudice ad quem, il provvedimento stesso sia pervenuto al suo ufficio, a nulla rilevando che fosse stato gią allegato in copia dall'interessato, stante il chiaro disposto di cui all'art. 100 att. c.p.p. (Fattispecie in tema di sequestro).