(massima n. 1)
L'art. 309, comma 10, c.p.p., nel prevedere gli effetti della mancata “decisione” del tribunale del riesame entro il termine ivi richiamato, non si sovrappone all'art. 128, stesso codice, che contiene l'indicazione, in generale, del termine entro il quale ogni giudice deve far conoscere la motivazione del provvedimento adottato in camera di consiglio. È pertanto legittimo ritenere che l'osservanza della prima di dette disposizioni sia assicurata anche dalla sola pubblicazione, entro il termine predetto, del dispositivo decisorio, senza che ciò comporti alcun contrasto con i principi costituzionali e, segnatamente, con quello affermato nell'art. 13, comma 2, Cost., giacché esso si limita soltanto a subordinare la privazione della libertà personale ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria, da adottarsi “nei casi e modi previsti dalla legge”.