(massima n. 1)
La caducazione di un atto giurisdizionale per vizio di forma non comporta l'impossibilitą di utilizzare il contenuto del suddetto atto in altro provvedimento, onde deve ritenersi legittima l'utilizzazione, in un'ordinanza applicativa di misura cautelare, di elementi tratti da altra precedente ordinanza (caducata, nella specie, per inosservanza dei termini di cui all'art. 309 comma 5 c.p.p.), sempre che non venga specificamente eccepita l'eventuale divergenza dei suddetti elementi rispetto alle risultanze dell'atto dal quale sono stati desunti.