(massima n. 1)
Il mancato rilascio al difensore dell'indagato delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate utilizzate ai fini dell'adozione di ordinanza di custodia cautelare, anche se non depositate, non rientra tra le cause di inefficacia dell'ordinanza ex art. 309, commi quinto e decimo, c.p.p. (La Corte ha specificato in motivazione che tale mancato rilascio non pregiudica i diritti della difesa potendo la stessa, una volta ottenuta la copia del supporto magnetico, proporre eventuale domanda di revoca della misura).