(massima n. 1)
La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non deve essere necessariamente “espressa”, essendo sufficiente che l'interessato o il suo difensore abbiano assunto condotte o iniziative implicitamente significative della volontà di rinuncia. Pertanto, la volontà di detta rinuncia può essere desunta dalla richiesta di riesame di un provvedimento restrittivo della libertà personale, che, implicando per sua natura una immediata verificazione della sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge idonei per l'emissione del provvedimento coercitivo, esprime chiaramente l'intenzione di vedere esaminata tale richiesta con la massima sollecitudine, evidenziando, quindi, la volontà di rinunciare alla sospensione dei termini processuali.