(massima n. 1)
La regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dettata dall'art. 2, comma primo, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, trova applicazione anche nei procedimenti di riesame, e il ricorrente che intende avvalersi della facoltā di rinunziare alla sospensione dei termini deve dichiararlo espressamente. (In applicazione di questo principio la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 c.p.p., perché tardiva, essendo stata proposta il tredicesimo giorno dopo l'adozione del provvedimento restrittivo, e ha affermato che, nel periodo feriale, se la richiesta contiene la rinuncia alla sospensione dei termini, č da considerarsi, solo relativamente a questo periodo temporale, sempre tempestiva).